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Sez. U, Sentenza n. 406 del 12/02/1973 (Rv. 362373 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - CONTENZIOSO - QUESTIONI DI MERA ESTIMAZIONE - NOZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE PROVVISORIO DI UN CONTRATTO ENUNCIATO IN ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE - QUESTIONE DI MERA ESTIMAZIONE - CONFIGURABILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362373-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - CONTENZIOSO - QUESTIONI DI MERA ESTIMAZIONE - NOZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE PROVVISORIO DI UN CONTRATTO ENUNCIATO IN ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE - QUESTIONE DI MERA ESTIMAZIONE - CONFIGURABILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di Tributi indiretti sono questioni puramente estimative tutte quelle in cui la scelta del criterio di valutazione e la Determinazione del valore imponibile non presuppongono la risoluzione di questioni giuridiche, ma risultano basate su operazioni di carattere meramente tecnico, quali sono quelle che attengono alla rilevazione dell'obiettiva consistenza quantitativa e qualitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all'espletamento di questi. Ha carattere di mera estimazione, la questione attinente ai criteri di valutazione del valore provvisorio di un contratto enunciato in un atto sottoposto a registrazione, quando non importi necessita di indagine giuridica ne sia connessa con questione di tale natura. Tale questione non puo essere pertanto conosciuta dal giudice ordinario, salvo che in Sede di impugnazione della decisione della commissione provinciale per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza od insufficienza di calcolo.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)