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Sez. 4, Sentenza n. 1753 del 19/01/1981 Ud. (dep. 04/03/1981) Rv. 147904 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147904-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

La Determinazione dell'entita del concorso di colpa della vittima e rimessa, come l'indagine sul rapporto causale, all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, il quale soddisfa l'Obbligo di motivazione allorche fornisce una corretta spiegazione del proprio convincimento senza incorrere in vizi logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)