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Sez. 4, Sentenza n. 6298 del 15/01/1981 Ud. (dep. 24/06/1981) Rv. 149537 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO - MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - DISCREZIONALITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149537-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO - MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - DISCREZIONALITÀ - ESTREMI.*

La Determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che risulta incensurabile allorché sia motivato in modo immune da ogni vizio logico-giuridico. (V. Mass. N. 147904; (V. Mass. N. 147886; (V. Mass. N. 147769 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)