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Sez. 6, Sentenza n. 2621 del 12/11/1980 Ud. (dep. 25/03/1981) Rv. 148192 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CONCUSSIONE PER INDUZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148192-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CONCUSSIONE PER INDUZIONE - DIFFERENZE.*

Si ha truffa e non concussione per induzione quando il soggetto passivo si risolva a promettere o a dare l'indebito unicamente per effetto dell'errore in lui determinato da persona la cui qualita di pubblico ufficiale abbia avuto valore meramente accessorio ed occasionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)