Sez. 1, Sentenza n. 4508 del 15/02/1988 Ud. (dep. 12/04/1988) Rv. 178095 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE - ATTENUANTI GENERICHE - DETERMINAZIONE DELLA PENA NELLA MISURA MINIMA EDITTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE - ATTENUANTI GENERICHE - DETERMINAZIONE DELLA PENA NELLA MISURA MINIMA EDITTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con la Determinazione della pena oltre il minimo edittale, in quanto il beneficio dell'art. 62 bis cod. pen. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. che meritino, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato o altro. (Conf mass n 168012).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)