Sez. F, Sentenza n. 12280 del 23/08/1990 Ud. (dep. 06/09/1990) Rv. 185267 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - RICONOSCIMENTO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - RICONOSCIMENTO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE.*
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese fra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della "quantità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la Determinazione della pena da irrogare in concreto. (V mass n 180073; (V mass n 178095; (V mass n 176791).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)