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Sez. L, Sentenza n. 2485 del 28/03/1990 (Rv. 466187 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - OBBLIGATORIETÀ - PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI AD ALTRA ASSICURAZIONE IN QUANTO PARTI DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIVERSA DALLA PROFESSIONE FORENSE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466187-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - OBBLIGATORIETÀ - PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI AD ALTRA ASSICURAZIONE IN QUANTO PARTI DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIVERSA DALLA PROFESSIONE FORENSE - ESTENSIONE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria di avvocati e procuratori, l'iscrizione, a titolo pieno, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza, disposta dall'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 e dei criteri fissati, in applicazione di tale norma, dalla delibera del comitato dei delegati della cassa predetta, è obbligatoria - senza che per ciò il citato art. 22 sia sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 cost. (sentenze Corte costituzionale nn. 132 e 133 del 1984) - anche per i professionisti che, come i docenti universitari a tempo definito, siano contemporaneamente iscritti ad altra Assicurazione in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'Esercizio della professione forense, attesa l'inesistenza di un divieto di pluralità di tutele previdenziali in relazione a diverse attività lavorative e non essendo desumibile dalle norme degli ordinamenti previdenziali di particolari categorie (Geometri, ingegneri ed architetti, ostetriche e dottori commercialisti) un generale principio di unicità del trattamento pensionistico. (Conf 124/88, mass n 456758).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)