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Sez. L, Sentenza n. 14191 del 14/11/2001 (Rv. 550266 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Art. 22 legge n. 576 del 1980 - Contenuto precettivo - Previsione dell'iscrizione soltanto a titolo pieno alla Cassa nazionale previdenza e assistenza forense - Carattere innovativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550266-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

L'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576, nel prevedere l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per avvocati e procuratori soltanto a titolo pieno, cioè a fini sia assistenziali che previdenziali, per tutti coloro che esercitino la professione forense con carattere di continuità, ai sensi della legge 22 luglio 1975 n. 319, ha portata innovativa del precedente regime risultante dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1952 n. 6, il quale, per i professionisti iscritti all'albo e che fossero, nel contempo, docenti universitari o di scuola media, contemplava un rapporto assicurativo limitato al solo trattamento assistenziale. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980, anche tali ultimi professionisti sono obbligatoriamente assoggettati all'iscrizione piena alla Cassa, con i correlativi obblighi contributivi, mentre soltanto i professionisti iscritti negli albi speciali possono tuttora giovarsi del vecchio regime e solo per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio è prevista la non obbligatorietà dell'iscrizione (sempre a titolo pieno) alla Cassa.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 22, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)