Sez. 2, Sentenza n. 2448 del 15/07/1972 (Rv. 359911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - PORTATA DELL'ART 2126 COD CIV - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - PORTATA DELL'ART 2126 COD CIV - FATTISPECIE.*
La disposizione dell'art 2126 cod civ, secondo la quale la nullita e l'annullamento del contratto non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, e essenzialmente diretta a fornire adeguata protezione al prestatore d'opera, conservando, di regola, allo stesso il diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui le prestazioni lavorative sono state realmente effettuate. (applicazione in tema di rapporto fra una Autoscuola e un istruttore di guida non munito della prescritta abilitazione allo svolgimento delle relative funzioni).*
Riferimenti normativi: Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 107, (Cod. Strada Abrog. art. 107), Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)