diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 618 del 26/01/1984 (Rv. 432869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - LICENZA, ABILITAZIONE O AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - ART. 2126, PRIMO COMMA, COD. CIV. - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE - EFFETTO PER IL PERIODO DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - LICENZA, ABILITAZIONE O AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - ART. 2126, PRIMO COMMA, COD. CIV. - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE - EFFETTO PER IL PERIODO DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

La Mancanza di una licenza, abilitazione o autorizzazione amministrativa (nella specie, patente di cui all'art. 254 del R.d. 30 aprile 1936 n. 1138, regolamento per la riscossione delle imposte di consumo) prescritta per lo svolgimento di determinate attività lavorative non comporta l'illiceità dell'oggetto o della causa del contratto di lavoro, con la conseguenza che, ai sensi del primo comma dell'art. 2126 cod. civ., la nullità del contratto stesso, per contrarietà a norme imperative, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. (V 379/83, mass n 425124; (V 2448/72, mass n 359911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)