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Sez. 1, Ordinanza n. 7134 del 25/03/2026 (Rv. 677890-02)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - CONTRARIETA' AL BUON COSTUME | Soluti retentio ex art. 2035 c.c. - Erogazione di somme di denaro in favore di impresa già in stato di decozione - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677890-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - CONTRARIETA' AL BUON COSTUME

Ai fini dell'applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., è contraria al buon costume l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da una banca, il cui credito - riveniente da alcuni finanziamenti chirografari che avevano aggravato sensibilmente la situazione debitoria di una società, già esposta verso l'Erario per importi considerevoli, assistiti da privilegio - non era stato ammesso dal giudice delegato).

Cod. Civ. art. 2035

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)