Sez. 1 - , Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 (Rv. 647056 - 04)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME | Contratto di finanziamento – Stipulato con trattativa privata dal funzionario infedele – Nullità della causa per violazione di norme imperative – Ripetizione delle prestazioni eseguite – Richiesta di applicazione della “soluti retentio” – Autonoma valutazione della contrarietà del contratto anche al buon costume – Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME
L’accertata nullità di un contratto di finanziamento stipulato in danno della P.A., da parte di un funzionario infedele, in conseguenza della illiceità della causa per violazione di norme imperative, non preclude l’autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della sua eventuale contrarietà anche al buon costume che, ove sia accertata, stante il disposto dell’art. 2035 c.c., impone di negare la ripetizione della prestazione eseguita al finanziatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2035
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)