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Sez. 2, Sentenza n. 22397 del 22/10/2009 (Rv. 610630 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Notificazione della cartella esattoriale - Opposizione - Contestazioni non inerenti alla regolarità formale della cartella - Legittimazione passiva - Ente cui appartiene l'organo autorizzato a contestare la violazione - Spettanza.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610630-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione avverso una cartella esattoriale, emessa per il recupero della sanzione irrogata per violazioni al codice della strada, quando non investa la regolarità formale del titolo - come accade nel caso in cui la cartella sia stata emessa nonostante fosse stato tempestivamente proposta opposizione al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento - va proposta nei confronti dell'ente cui appartiene l'organo autorizzato alla contestazione della violazione accertata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)