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Sez. 2, Sentenza n. 17189 del 06/08/2007 (Rv. 600208 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione a verbale di accertamento di infrazione al codice della strada - Legittimazione passiva - Individuazione - Errata intimazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600208-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 cod. strada attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Nella fattispecie erano stati intimati la prefettura e la polstrada, che aveva redatto il verbale di infrazione al cod. strada; poichè invece doveva essere evocato in giudizio il ministero dell'interno, in persona del ministro "pro tempore", con notificazione dell'atto introduttivo presso l'avvocatura distrettuale dello stato, la S.C. ha rilevato la nullità del giudizio, in funzione della responsabilità non della parte ma dell'ufficio del giudice, e cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)