Sez. 1, Sentenza n. 16264 del 11/07/1990 Ud. (dep. 07/12/1990) Rv. 185972 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Sussiste il delitto d'incendio di cui all'art. 423 cod. pen. quando l'Azione dell'appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con un fuoco che tenda a diffondersi, avente caratteristiche tali, per proporzioni e violenza, da determinare un pericolo effettivo per la pubblica incolumità. Invece per la sussistenza del delitto di danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 424 cod. pen. il fatto non deve essere realizzato con il proposito di provocare un incendio, ma con la sola intenzione di danneggiare la cosa altrui. (Conf mass n 176387).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)