Sez. 2, Sentenza n. 4577 del 22/05/1997 (Rv. 504622 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA | Rapporti tra imprese assicuratrice ed agenti di assicurazione in gestione libera - Disciplina ex art. 3 dell'accordo economico collettivo del 1951 - Derogabilità - Conseguenze.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA
In tema di rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera le disposizione dell'art. 3 dell'accordo economico collettivo del 1951, secondo cui per "premi" su cui calcolare le provvigioni, si intendono i premi al netto delle imposte e tasse, ma comprensivi degli interessi ed accessori, può essere derogata dalle parti onde è valida la clausola del contratto individuale la quale stabilisca che le provvigioni dell'agente vengano liquidate sulla base del solo premio netto, aumentando a compenso la percentuale dell'aliquota.
Riferimenti normativi: DPR 18/03/1961 num. 387 CORTE COST., Contr. Coll. 10/10/1951 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)