Sez. L, Sentenza n. 797 del 28/01/1983 (Rv. 425540 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - IN TEMA DI RAPPORTI TRA IMPRESE ASSICURATRICI ED AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA - REGOLAMENTAZIONE DELLA DEROGABILITÀ, PER VOLONTÀ DELLE PARTI, DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.P.R. N. 387 DEL 1961 - FUNZIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - IN TEMA DI RAPPORTI TRA IMPRESE ASSICURATRICI ED AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA - REGOLAMENTAZIONE DELLA DEROGABILITÀ, PER VOLONTÀ DELLE PARTI, DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.P.R. N. 387 DEL 1961 - FUNZIONE.*
In tema di rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di Assicurazione in gestione libera, l'accordo economico collettivo nazionale del 10 ottobre 1951, reso efficace erga omnes con il d.P.R. 18 marzo 1961 n. 387, nel regolare, all'art. 6, primo comma, il diritto di esclusiva, mentre prevede espressamente (come altri accordi nazionali di diritto comune) la possibilità di patto contrario per singole concrete situazioni, confermando così la derogabilità, per volontà delle parti, dell'anzidetto diritto, già consentita dalla disciplina normativa del contratto di Agenzia d'altro canto tutela quel diritto con il divieto per la relativa zona di istituzione di altre agenzie o di operazioni con altri produttori, prescrivendo anche la misura delle provvigioni spettanti all'agente estromesso. (V 2013/82, mass n 419857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, DPR 18/03/1961 num. 387 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)