Sez. 2, Sentenza n. 9388 del 06/09/1991 (Rv. 473746 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Avveramento - In genere | Comportamento colposo dei contraenti - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Avveramento - In genere
L'avveramento dell'evento futuro ed incerto, previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto, produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti, in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto, ove non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni, detta indagine è rilevante solo nella diversa ipotesi del mancato avveramento della condizione medesima, ai sensi dell'art. 1359 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)