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Sez. U, Sentenza n. 5702 del 11/04/2012 (Rv. 621914 - 01)

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE | Clausola contrattuale - Configurabilità come "modus" ovvero come condizione risolutiva - Rilevanza - Effetti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621914-01

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE

Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)