Sez. U, Sentenza n. 5702 del 11/04/2012 (Rv. 621914 - 01)
DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE | Clausola contrattuale - Configurabilità come "modus" ovvero come condizione risolutiva - Rilevanza - Effetti - Conseguenze.
DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE
Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)