Sez. 1, Sentenza n. 939 del 07/04/1950 (Rv. 882690 - 01)
DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - PROVA DEI DANNI - NECESSITÀ - FATTISPECIE. DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CAPARRA - CONDIZIONE DI EFFICACIA. CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI FATTO DECISIVO - ERRORI DI CALCOLO IMPUTABILI ALLA CONSULENZA TECNICA.
DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - PROVA DEI DANNI - NECESSITÀ - FATTISPECIE. DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CAPARRA - CONDIZIONE DI EFFICACIA. CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI FATTO DECISIVO - ERRORI DI CALCOLO IMPUTABILI ALLA CONSULENZA TECNICA.
In Sede di giudizio per la liquidazione di danni, a seguito di condanna generica, per inadempimento contrattuale, è necessario che il contraente a cui favore fu emessa la condanna dimostri concretamente la consistenza e la misura dei danni di cui pretende il risarcimento, potendosi avere inadempienze contrattuali, genericamente accertate, che non producono danni e che talvolta si risolvano anche in un vantaggio a favore dell'altro contraente adempiente. Bene pertanto, pur dopo la condanna generica per inadempienza all'Obbligo di stipulare, derivante da un contratto preliminare di compravendita di un appartamento, è negato ogni risarcimento dei danni al compratore il quale non abbia dato la prova di avere fatto dei tentativi per l'acquisto di altro appartamento, di non essere riuscito nell'intento a causa delle maggiori richieste di prezzo, di avere dovuto affrontare spese straordinarie per procurarsi l'alloggio, e così via. La valutazione equitativa del danno presuppone che questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, ma sia certa nella sua esistenza ontologica. Se questa certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo e campo di estrinsecarsi ed operare onde non resta che applicare il principio actore non probante, reus absolvitur. Tanto nel caso di caparra penitenziale, cioè di pena di recesso, prestabilita dalla parte contro il recedente, quanto nel caso di caparra confirmatoria, prestabilita solo per assicurare l'adempimento dell'obbligazione principale, come cautela per il risarcimento dei danni dipendenti dalla inadempienza, è dalla legge richiesto che la somma o la cosa oggetto della caparra sia effettivamente data da una parte e ricevuta dall'altra. In Mancanza, non può produrre gli effetti suoi propri, e tanto meno di elemento o criterio che possa servire di base per la Determinazione di danni da colpa contrattuale. L'ipotesi di omesso esame di fatto decisivo non ricorre quando si deducano nella decisione errori di calcolo o inesattezze imputabili alla consulenza tecnica.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)