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Sez. 3, Sentenza n. 7199 del 01/12/1983 (Rv. 431802 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - CONTRATTO PRELIMINARE - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431802-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - CONTRATTO PRELIMINARE - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In caso di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, il risarcimento del danno va calcolato accertando la diminuzione di valore subita dal patrimonio del contraente non inadempiente, avuto riguardo a tutte le conseguenze attive e passive determinate dall'inadempimento, considerandosi risarcibile non solo quel danno che consegue immediatamente e direttamente allo inadempimento, ma anche quello che, in via mediata o indiretta, si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso, secondo un criterio di regolarità causale. (V 2850/82, mass n 420733; (V 939/50, mass n 882690).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)