Sez. U, Sentenza n. 8056 del 26/08/1997 (Rv. 507179 - 01)
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Il principio, secondo cui il C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano)non ha, neanche nei confronti delle organizzazioni che svolgono attività sportiva organizzata, poteri penetranti fino al punto di consentire l'invasione della loro autonomia interna, trova applicazione anche nei confronti degli enti di promozione sportiva (cioè che non organizzino direttamente attività sportiva). (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione ordinaria in relazione a controversia relativa alla validità di atti congressuali e di nomina del presidente di un ente di promozione sportiva, in relazione a vicende nelle quali era intervenuto il C.O.N.I. dichiarando l'invalidità di determinati atti congressuali).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)