Sez. U, Ordinanza n. 17846 del 18/10/2012 (Rv. 623627 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) - Natura - Controversie relative ad atti incidenti su diritti soggettivi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) non è una federazione sportiva, bensì un ente di promozione sportiva, dotato di personalità giuridica per effetto del d.P.R. n. 770 del 1968, il cui statuto non contiene alcuna previsione di assoggettamento agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Ne consegue che le controversie relative agli atti del CUSI incidenti su diritti soggettivi (nella specie, delibera di commissariamento di un centro universitario affiliato) restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione l'art. 133, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti del CONI e delle federazioni sportive.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1968 num. 770, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)