Sez. 6, Sentenza n. 433 del 05/02/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210079 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE | Computo - Giorni di udienza e deliberazione - Congelamento dei termini - Giudizio - Complessità del dibattimento - Sospensione - Cumulabilità degli istituti - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE
Il "congelamento" dei termini di custodia ai sensi dell'art.297 comma quarto cod. proc. pen non è cumulabile con la "sospensione" disposta ai sensi dell'art.304 comma secondo cod. proc. pen.: quest'ultima, di più ampia portata, esclude - infatti - l'operatività del primo, limitata ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, sempreché non siano già "coperti" dal provvedimento sospensivo. Tra dette norme sussiste un rapporto di specialità, cosicché l'applicazione della disposizione "speciale" (quella dell'art.304 comma secondo cod. proc. pen.) esclude l'operatività di quella "generale" (dettata dall'art.297 comma quarto cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)