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Sez. 5, Sentenza n. 2206 del 07/05/1997 Cc. (dep. 30/05/1997) Rv. 208157 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE | Congelamento del computo dei termini di custodia nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza - Sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio nei procedimenti particolarmente complessi per gravi reati - Cumulabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208157-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE

Il congelamento dei termini della custodia cautelare previsto dall'art. 297 comma 4 cod. proc. pen., non è cumulabile con la sospensione dei termini prevista dall'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. poiché la seconda, di più ampia portata, esclude l'operatività del primo, limitato ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, che non siano già "coperti" dal provvedimento sospensivo. In nessun caso è possibile perciò cumularne gli effetti sommando al doppio dei termini di fase (tetto massimo previsto dall'art. 304 comma 6 cod. proc. pen.)i giorni impegnati nell'udienza e nella deliberazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)