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Sez. 2, Sentenza n. 2779 del 08/10/1971 (Rv. 353954 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - DISCIPLINA - FACOLTA DI SOPRAELEVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353954-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - DISCIPLINA - FACOLTA DI SOPRAELEVAZIONE - LIMITI.*

La regola generale e che tutti i condomini hanno uguale diritto di utilizzare la cosa comune. La facolta del singolo condomino di utilizzare lui solo il muro comune per appoggiarvi una sopraelevazione, e concessa per la ipotesi che gli altri condomini non abbiano un interesse attuale a sopraelevare. Non sarebbe giusto in questa ipotesi, di impedire a tempo indeterminato al condomino che ha un interesse contrario l'Esercizio della sua facolta di utilizzazione; percio la legge gli consente di sopraelevare, anche senza il consenso degli altri condomini, dei quali tutela pero gli interessi facendo salvo il loro diritto di chiedere la comunione del muro sopraelevato quando lo riterranno opportuno. Se questa e la ratio della norma, appare chiaro entro quali limiti la facolta di cui all'art 885 cod civ puo essere esercitata; puo essere esercitata solo se gli altri condomini non intendono concorrere alla sopraelevazione. In questo caso, gli altri condomini non possono di regola, nemmeno interferire sulle modalita della sopraelevazione, salvo che questa rechi loro un pregiudizio ingiustificato. (Conf 2271'66, mass n 324425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 885

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)