Sez. 2, Sentenza n. 2271 del 24/08/1966 (Rv. 324425 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - DISCIPLINA - APPLICABILITA DEI PRINCIPI GENERALI SULLA COMUNIONE - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - DISCIPLINA - APPLICABILITA DEI PRINCIPI GENERALI SULLA COMUNIONE - LIMITI.*
La norma di cui all'art.885 cod. civ., che riconosce ad ogni comproprietario la facolta di innalzare il muro comune, costituisce una lex specialis, che deroga al normale regime della comunione e dell'accessione. L'Esercizio della facolta, da detta norma, prevista da luogo alla formazione di una proprieta separata ed esclusiva della sopraelevazione, che appartiene al comproprietario, che ha per primo innalzato il muro comune, senza che tale facolta sia subordinata non solo al consenso del vicino comproprietario del muro, ma neppure alla possibilita concreta, da parte di quest'ultimo, di utilizzare la parte sopraelevata (dopo averla resa comune) per appoggiarvi la sua fabbrica, avendo l'altro comproprietario soltanto la facolta di rendere comune la sopraelevazione a norma dell'art.874 cod. civ.) peraltro, la sopraelevazione del muro comune, se pure e svincolata dal rigore dei principi posti dall'art.1102 cod. civ. per quanto riguarda la parte sopraelevata del muro, non e pero svincolata dai principi medesimi per quanto riguarda il muro comune sottostantè cosicche se l'altro comproprietario ha legittimamente utilizzato il medesimo, nell'Esercizio del diritto di comproprieta, per una finalita non incompatibile con la sopraelevazione, questa deve essere eseguita con gli opportuni adattamenti che valgano a consentire la conservazione di quell'utilizzazione - oltre che in maniera da non pregiudicare la stabilita e la solidita (oltre che l'estetica ed il decoro)del sottostante muro comune -, in ossequio al principio che vuole che gli interessi del comproprietario che ha utilizzato altrimenti il muro comune siano contemperati con quelli del vicino che sopraeleva in guisa che l'immutazione si risolva con il minore possibile sacrificio di colui che la deve subire. Infine, l'Esercizio della facolta prevista dal citato art.885 cod. civ. non puo risolversi in un abuso da parte del comproprietario che sopraeleva per primo, nel senso che a lui sia consentito la sopraelevazione a proprio vantaggio, senza curarsi degli eventuali interessi del comproprietario finitimo, al quale interessa, in genere, che la sopraelevazione gli arrechi il minor danno possibile, ed in particolare, che nei limiti delle facolta riconosciute dall'art. 885 al comproprietario che sopraeleva per primo, non sia pregiudicato il suo diritto di rendere comune la sopraelevazione per sopraedificare a sua volta, quando cio sia possibile, e che comunque quand'anche cio non sia possibile, non sia compresso ingiustificatamente il suo diritto all'uso dello spazio sovrastante la sua proprieta. Deriva da cio che chi sopraeleva per primo il muro comune, quando non intenda estendere la costruzione al limite della sua proprieta esclusiva sulla prosecuzione verticale della superficie del muro rivolta verso la proprieta medesima, al fine di permettere al comproprietario del muro comune il maggiore sfruttamento possibile del muro stesso e dello spazio sovrastante la di lui proprieta. (Cfr.Nella prima parte 979-63' 1493-53' 4735-57' 1379-50'nella seconda parte Cfr.1235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 885
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)