Sez. 1, Sentenza n. 277 del 11/01/1999 Cc. (dep. 15/02/1999) Rv. 212574 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Carcerazione da espiare in relazione al reato permanente - Possibilità di computo della carcerazione sofferta senza titolo per altro reato commesso successivamente alla permanenza, ma prima della sua cessazione - Esclusione - Fattispecie: reato associativo.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
A differenza del reato continuato, per il quale è possibile una scomposizione dei singoli reati e la determinazione della pena in relazione a ciascun reato, il reato permanente non consente una scomposizione della pena, in ragione della sua struttura unitaria riferibile ad una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo. Da ciò consegue che al reato permanente non può essere applicato l'art.657, quarto comma, cod.proc.pen. non essendo possibile procedere alla scomposizione della pena irrogata. (Nella specie era stata correttamente esclusa la fungibilità della pena in quanto la permanenza di reato associativo era cessata dopo il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)