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Sez. 1, Sentenza n. 1436 del 10/03/1998 Cc. (dep. 06/04/1998) Rv. 210202 - 01

REATO - REATO PERMANENTE | Reato la cui permanenza si sia protratta oltre la fine dell'espiazione della pena per altro reato - Possibilità di detrarre tale pena, risultata espiata senza titolo, da quella inflitta per il reato permanente - Esclusione - Ragioni - Profili di incostituzionalità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210202-01

REATO - REATO PERMANENTE

In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate "senza titolo" (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commisSione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: nel caso in cui detto reato sia di natura permanente, avendo, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Ne consegue, che non può dirsi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Tale conclusione non urta contro i principi costituzionali: la permanenza del reato, invero, non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza; per cui l'applicazione dell'art.657, comma quarto, c.p.p., nei termini così precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che "protrae la permanenza del reato" senza interromperla, al di là del termine di cui alla citata disposizione, è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento: tra i due, infatti, solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)