Sez. 3, Sentenza n. 420 del 06/03/1962 (Rv. 250656 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PERSONE E COSE TRASPORTATE - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PERSONE E COSE TRASPORTATE - ESCLUSIONE.*
La presunzione di responsabilita stabilita dall'art 2054, terzo comma, cod civ, a carico del proprietario dell'autoveicolo (oltre che a carico del conducente), si riferisce ai danni riportati dai terzi o da cose di terzi e non si estende ai danni risentiti dalle persone o dalle cose trasportatè cio in quanto tale norma ha riguardo ai danni determinati dalla circolazione, cioe a quelli conseguenti al movimento del veicolo. Il proprietario potra, invece, rispondere nei confronti delle persone trasportate, come vettore, ex art 1681 cod civ, o come committente, ex art 2049 cod civ, per un fatto illecito del conducente, suo dipendente, ovvero per una sua colpa diretta, eventualmente concorrente, in relazione alle anormali condizioni del veicolo, o del trasporto, colpa fondata sulla norma generale dell'art 2043 cod civ valevole per ogni fatto dannoso. (Conf 1347/61, 2204/60, 1108/58, 2454/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)