Sez. 3, Sentenza n. 2674 del 23/01/1985 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168414 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - LIVELLAMENTO DI TERRENO A SCOPO NON AGRICOLO, MA EDILIZIO O INDUSTRIALE - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - LIVELLAMENTO DI TERRENO A SCOPO NON AGRICOLO, MA EDILIZIO O INDUSTRIALE - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA.*
In materia urbanistica l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, assoggettando alla preventiva concessione comunale "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale" ha inteso allargare i poteri di intervento pubblico, indirizzandoli a perseguire un effettivo controllo dell'intero territorio, in relazione ad ogni "trasformazione" anche non di tipo edilizio potenzialmente pregiudizievole. Di conseguenza, mentre va esclusa la necessità della licenza edilizia per le opere di trasformazione di tipo fondiario, nel concetto di costruzione in senso tecnico o di trasformazione urbanistica sono da ricomprendere i livellamenti e sbancamenti di terreno finalizzati a scopo edilizio o industriale. (Conf mass n 156612; (Conf mass n 145527; (Conf mass n 141895).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)