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Sez. 3, Sentenza n. 11873 del 24/09/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156612 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - LIVELLAMENTO DI TERRENO A SCOPO EDILIZIO OD INDUSTRIALE - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1982-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156612-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - LIVELLAMENTO DI TERRENO A SCOPO EDILIZIO OD INDUSTRIALE - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA.*

L'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 vieta "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale", comprendendo in tale dizione anche le opere di livellamento del terreno a scopo edilizio od industriale. (Conf mass n 145527).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)