Sez. 1, Ordinanza n. 436 del 23/02/1978 Cc. (dep. 29/06/1978) Rv. 139522 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
L'indicazione, nella dichiarazione di gravame, di un mezzo diverso da quello consentito, deve riportarsi, di regola, ad un errore, giacche e da presumere, nella parte che impugna un provvedimento, la volonta di utilizzare il mezzo all'uopo predisposto dalla legge; dal che consegue che l'impugnazione e ammissibile anche se erroneamente qualificata dalla parte, salvo che risulti concretamente accertata la sua pretesa di avvalersi di un mezzo di impugnazione non consentito. Tale principio, nel rispetto del canone della parita delle parti, non puo non valere anche nei confronti del pubblico ministero. (Conf mass n 137537; (Conf mass n 137515; (Conf mass n 137401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)