Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 26/11/1981 Cc. (dep. 30/01/1982) Rv. 151938 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROPOSIZIONE DI MEZZO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO - CONVERSIONE NEL MEZZO CONSENTITO - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROPOSIZIONE DI MEZZO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO - CONVERSIONE NEL MEZZO CONSENTITO - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'indicazione, nella dichiarazione di impugnazione, di un mezzo diverso da quello consentito, non è causa di inammissibilità, dovendo di norma ritenersi dovuta ad un errore, per cui a tale indicazione deve intendersi sostituita quella del mezzo effettivamente proponibile. Questo principio, tuttavia, può valere solo quando la divergenza tra la dichiarazione e l'interno volere sia ricollegabile ad un errore, almeno in via presuntiva; non è, invece, applicabile quando, senza ombra di dubbio, risulti chiaramente che l'impugnante ha inteso utilizzare un rimedio non consentito. (nella specie, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, e ha depositato i motivi di ricorso avverso una sentenza pretorile di condanna estinguibile per oblazione). (V. Mass. 149036 anno 1981 e massima ivi citata; mass. 148275 anno 1981; mass. 145756 anno 1980 in parte; mass. 088047 anno 1971; mass. 139522 anno 1978; mass. 139242 anno 1978; mass. 139223 anno 1978; mass. 137401 anno 1977; mass. 136830 anno 1977 (ammissibilità del solo errore ostativo), mass. 135947 anno 1977; mass. 134605 anno 1976; mass. 134425 anno 1976; mass. 132841 anno 1976; mass. 131250 anno 1975; mass. 131059 anno 1975; mass. 130699 anno 1975; mass. 128997 anno 1975 Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)