Sez. 2, Sentenza n. 6244 del 03/06/1991 (Rv. 472500 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dello inadempimento | Inosservanza di termine non essenziale - Configurabilità.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dello inadempimento
La natura non essenziale del termine di adempimento stabilito dalle parti impedisce la configurabilità della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., ma non può escludere che la sua inosservanza, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza, da apprezzare discrezionalmente dal giudice del merito in relazione all'oggetto del contratto ed alla natura del medesimo, possa costituire, di per sè, un inadempimento di non scarsa importanza e determinare quindi la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)