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Sez. 2, Sentenza n. 5644 del 23/05/1995 (Rv. 492392 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Termine di adempimento - Natura non essenziale - Inosservanza - Inadempimento grave - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492392-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

La natura non essenziale del termine di adempimento stabilito dalle parti impedisce la configurabilità della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., ma non vale ad escludere che la sua inosservanza, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all'oggetto del contratto e alla natura del medesimo, possa costituire di per sè un inadempimento di non scarsa importanza e determinare, quindi, la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)