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Sez. 6, Sentenza n. 752 del 18/12/2006 Cc. (dep. 16/01/2007) Rv. 235733 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla L. n. 46 del 2006 - Ordinanza del riesame in tema di libertà personale - Controllo di legittimità sulla motivazione.
Stato
decisa il 2006-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235733-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie il tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)