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Sez. 2, Ordinanza n. 19547 del 18/05/2006 Cc. (dep. 07/06/2006) Rv. 233772 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2006 - Ordinanza del riesame in tema di libertà personale - Controllo di legittimità sulla motivazione - Estensibilità alla rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233772-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 10 della stessa L. n. 46 del 2006, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro il prospettato travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi il denunciato travisamento, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine autosufficienti, indicazioni processuali offerte dal ricorrente, se e come quegli elementi siano stati valutati.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)