Sez. 3, Sentenza n. 1493 del 03/05/1969 (Rv. 340310 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, il corso dei termini processuali, scadenti fra il primo agosto ed il 15 settembre, e sospeso di diritto fino a quest'ultima data. La detta sospensione concerne unicamente i termini che scadono entro tale periodo e non gia quelli che scadono in giorno non compreso nel periodo medesimo. (Conf. 4045-68, massima n. 337667 3800-68, massima n. 337214 352968, massima n. 336690).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)