Sez. U, Sentenza n. 6499 del 09/06/1995 (Rv. 492758 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli stati aderenti - Condizioni - Criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Controversia in tema di risarcimento per inadempimento - Verifica del collegamento - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Al fine del riscontro della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratif. con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 5, n. 1 della Convenzione) va verificato, quando si verta in tema di risarcimento per inadempimento contrattuale, sulla base dell'obbligazione inadempiuta (sentenze Corte Giust. C.E.E. e 6 ottobre 1976, in "cause" n. 12 e n. 14 del 1976), e, inoltre, in presenza di domanda basata su più obbligazioni derivanti da un solo contratto, prendendo in considerazione l'obbligazione che caratterizza il contratto stesso (nell'ipotesi, ritenendo che obbligazione caratterizzante il contratto di appalto sia quella di pagamento del corrispettivo dell'opera ed accertata in relazione alla stessa la giurisdizione del giudice italiano, la S.C. ha affermato spettare alla cognizione del medesimo giudice anche la domanda relativa all'obbligazione del committente, in caso di recesso, di tenere indenne l'appaltatore dai relativi oneri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 09/10/1978, Legge 29/11/1980 num. 967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)