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Sez. U, Sentenza n. 794 del 19/11/1999 (Rv. 531274 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Prestazione d'opera professionale svolta da professionista straniero - Art. 5 della Convenzione di Bruxelles - Attribuzione della giurisdizione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531274-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema d'azione proposta nei confronti di un professionista straniero, la giurisdizione sulla domanda spetta - in base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1998, richiamata dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995 - al giudice del luogo dove la prestazione è stata eseguita, se l'attività intellettuale richiesta per l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera sia stata nel suo insieme posta in essere in un luogo determinato ed è per il modo in cui è stata compiuta che il cliente imputa al professionista di aver svolto con negligenza la propria attività (come nel caso in cui l'attività sia consistita nella rappresentanza del cliente davanti ad un giudice o nella sua assistenza in un procedimento davanti ad un'autorità amministrativa). Quando, invece, l'attività del professionista s'è articolata in una serie di prestazioni compiute in diversi luoghi ed in relazione a più di una tra queste (o addirittura all'attività nel suo complesso) il cliente imputi al professionista d'aver tenuto un comportamento negligente, la menzionata norma va applicata in modo da escludere che il professionista possa essere convenuto indifferentemente in uno qualsiasi tra quei luoghi ed il criterio appropriato per individuare il giudice avente la giurisdizione sulla domanda è da ritenere, di norma, quello della sede che il professionista ha al momento in cui riceve l'incarico, che è il luogo in cui egli elabora le prestazioni che si rendono di volta in volta necessarie nell'interesse del cliente.

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)