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Sez. 6, Sentenza n. 18616 del 16/04/2013 Ud. (dep. 24/04/2013) Rv. 254845 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Reato abituale - Consumazione protrattasi in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto - Indulto frazionato per le condotte precedenti - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254845-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell'indulto, non sussiste il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla l. n. 241 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)