Sez. 3, Sentenza n. 15587 del 24/03/2011 Ud. (dep. 19/04/2011) Rv. 250149 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | L. n. 241 del 2006 - Reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - Natura permanente - Cessazione della permanenza in data successiva al 2 maggio 2006 - Applicabilità dell'indulto per i fatti commessi in precedenza - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
La cessazione della condotta antigiuridica di un reato permanente in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, ne preclude l'applicazione, essendo irrilevante l'inizio del momento consumativo in data antecedente al 2 maggio 2006. (Nella specie, si trattava della contravvenzione di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, prevista dagli artt. 4 e 18, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).
Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)