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Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 17/09/1977 (Rv. 387687 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - PROCURATORI - IN GENERE - PROCURATORE GENERALE DELL'IMPRENDITORE - CONDOTTA QUALE TITOLARE O CONTITOLARE DELL'IMPRESA - OBBLIGAZIONI VERSO I TERZI - RESPONSABILITA DEL PROCURATORE GENERALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387687-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - PROCURATORI - IN GENERE - PROCURATORE GENERALE DELL'IMPRENDITORE - CONDOTTA QUALE TITOLARE O CONTITOLARE DELL'IMPRESA - OBBLIGAZIONI VERSO I TERZI - RESPONSABILITA DEL PROCURATORE GENERALE - SUSSISTENZA.*

Il procuratore generale dell'imprenditore, ancorche in base ad atto sottoposto alle prescritte forme di pubblicita, il quale, nei rapporti con i terzi, non si avvalga di detta procura, ma si comporti in modo da creare nei terzi medesimi, in forza di errore scusabile, il ragionevole convincimento della sua qualita di effettivo titolare o contitolare dell'impresa, risponde in tale ultima veste delle obbligazioni contratte, alla stregua del principio della tutela dell'affidamento non colpevole sulla corrispondenza alla realta della situazione apparente. (V 49/75, mass n 373182; (V 1279/74, mass n 369350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2209, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)