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Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974 (Rv. 369350 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - NEI RAPPORTI ESTERNI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369350-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - NEI RAPPORTI ESTERNI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La societa di fatto, ancorche non esista, puo tuttavia apparire esistente di fronte ai terzi quando due o piu persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione ch'esse agiscano come soci, cosicche i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza e responsabilita della societa apparente. In tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, e sufficiente che chi ha trattato con persona che siasi comportata uti socius provi un comportamento di costui idoneo a designare la societa come soggetto a cui l'obbligazione si riferisce. E l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'efficacia delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza della societa e l'appartenenza ad essa dei singoli soci e insindacabile in Cassazione. (V 953'71, mass n 350884; 3017'69, mass n 342916; (V 1412'69, mass n 340176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)