Sez. L, Sentenza n. 1707 del 17/02/1988 (Rv. 457719 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO RICORSO IN - APPELLO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESTREMI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO RICORSO IN - APPELLO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESTREMI.*
L'indicazione nell'atto d'appello dei motivi di impugnazione, indicazione richiesta, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., pur non dovendo consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, deve però pur sempre concretarsi, anche quando questo comprenda il riesame dell'intera controversia, in un'esposizione non generica, né equivoca, del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronuncia di primo grado, soprattutto allorquando la sentenza impugnata contenga la soluzione di più questioni, senza che il mero richiamo, formulato in Sede di conclusioni d'appello, alle domande avanzate con l'atto introduttivo e la generica richiesta di riforma della sentenza impugnata possano costituire valido motivo di impugnazione. (V 6392/83, mass n 431124; (V 3656/80, mass n 407520).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)