Sez. 3, Sentenza n. 6392 del 28/10/1983 (Rv. 431124 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - REQUISITI - SPECIFICAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO O IN COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - REQUISITI - SPECIFICAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO O IN COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'esigenza di specificità dei motivi d'appello, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., postula che l'atto di gravame contenga l'esposizione, sia pure succinta, del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronunzia del primo giudice, anche al fine di individuare e delimitare i punti da riesaminare, senza che l'inosservanza della norma citata possa essere superata dalla indicazione in comparsa conclusionale delle ragioni delle doglianze mosse, non essendo consentita la formulazione dei motivi di impugnazione nel corso del giudizio d'appello e, tanto meno, nella comparsa conclusionale, destinata ad illustrare le censure già proposte e non certo ad integrarle. (V 4380/82, mass n 422365; (V 4196/81, mass n 414861; (V 3656/80, mass n 407520).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)