Sez. L, Sentenza n. 5877 del 17/03/2005 (Rv. 580673 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Divieto di cumulo ex art.1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Limiti - Art. 73 della legge n.388 del 2000 - - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Il divieto di cumulo introdotto dall'art.1, comma quarto3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non opera relativamente ai trattamenti di reversibilità da pensioni, (come quella di anzianità o di vecchiaia), originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, come pure nel caso di trattamenti di reversibilità da pensioni (di invalidità o inabilità) liquidate in conseguenza di eventi inabilitanti non sovrapponibili a quelli che hanno dato diritto alla rendita ai superstiti a carico dell'INAIL. Né l'intervento attuato con l'art. 73 della legge n.388 del 2000, finalizzato a tradurre in disciplina legale i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, può far ritenere che il divieto operasse in precedenza, indipendentemente dall'origine dei trattamenti medesimi (v. Corte Cost. n.227 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)