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Sez. L, Sentenza n. 2138 del 03/02/2005 (Rv. 580017 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Prestazioni di invalidità liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - Divieto di cumulo con la rendita vitalizia erogata dall'Inail - Limiti - Identità dell'evento invalidante - Deroghe - Trattamento previdenziale già erogato prima dell'entrata in vigore della legge - Conversione del precedente trattamento di inabilità in assegno di invalidità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580017-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Il divieto di cumulo introdotto dall'art.1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 tra la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio su lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia a carico dell'Inail per lo stesso evento invalidante, subisce una deroga, in base a quanto disposto dall'ultimo periodo dello stesso comma, che consente la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti; tale deroga deve ritenersi operante anche quando alla pensione di inabilità, erogata prima dell'entrata in vigore della legge, si sostituisca l'assegno di invalidità, che si pone con il precedente trattamento previdenziale in un rapporto di continuità, interdipendenza e continenza.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)