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Sez. U, Sentenza n. 5396 del 17/05/1995 (Rv. 492299 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RETRIBUZIONE | Indennità "ex lege" n. 27 del 1981 e sua estensione "ex lege" n. 425 del 1984 - Spettanza ai componenti delle commissioni tributarie - Controversie relative - Devoluzione alla giurisdizione dell'A.G.O..
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492299-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RETRIBUZIONE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ed alla competenza del Pretore del lavoro - la controversia nella quale i componenti di una commissione tributaria (nella specie, di secondo grado) deducano che, in considerazione della funzione svolta, assimilabile per molti aspetti a quella dei magistrati, competa loro - oltre al compenso già corrisposto dall'amministrazione, sulla natura e sull'adeguatezza del quale non si controverte - l'indennità prevista dalla legge n. 27 del 1981 ed estesa a tutti i magistrati, anche onorari, dalla legge n. 425 del 1984, in quanto la pretesa alla corresponsione di siffatta indennità è ricollegabile ad una posizione di diritto soggettivo, derivando essa, non dalla discrezionalità dell'amministrazione, ma direttamente dalla legge, in considerazione della prospettata peculiarità della funzione esercitata dai richiedenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 CORTE COST., Legge 25/10/1982 num. 785

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)